Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio
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ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di
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disposizioni: 1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della Provincia per
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sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due
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quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se
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è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il
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promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvare a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea
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validi. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro